Art. 4.

      1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 337. - (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore, agli organismi di protezione dell'infanzia degli enti locali nonché al curatore, la cui nomina può essere chiesta al giudice competente ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile anche dai predetti organismi di protezione dell'infanzia. La legittimazione attiva è inoltre attribuita al minore che abbia compiuto i sedici anni e, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, agli uffici del servizio sociale per i minorenni.
      La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore, al tutore e alle persone conviventi con il minore nei cui confronti siano richiesti ordini di protezione.
      Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero e con l'assistenza di un avvocato.
      Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
      Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il provvedimento di cui al terzo comma dell'articolo 336, nomina un difensore d'ufficio.
      Con successivo decreto, il presidente nomina ai controinteressati un difensore

 

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d'ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.
      Contestualmente alla nomina del difensore d'ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, esse hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.
      La nomina del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
      La nomina del difensore d'ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.
      La nomina del difensore d'ufficio è valida per ogni fase, stato e grado del giudizio e per tutte le procedure connesse.
      Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilire dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».